la detassazione degli investimenti
La "Tremonti-ter" è un meccanismo agevolativo introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 78/2009 (Decreto "anticrisi") convertito con modifiche dalla Legge 3.8.2009.
E' un’agevolazione che prevede uno sconto Irpef o Ires pari al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature realizzati all’interno del periodo temporale che va dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010.
Il meccanismo prevede di poter escludere dal reddito d'impresa una quota pari alla metà del costo sostenuto per tali investimenti a prescindere dal risultato (utile o perdita).
L'incentivo si può far valere sulla dichiarazione da presentare per il 2009 e per il 2010 e non opera ai fini IRAP.
Con riguardo alla fruizione dell'agevolazione ai fini del pagamento delle imposte, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 prevede che "l'agevolazione ... può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti".
L'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature può essere fruita "esclusivamente" in sede di saldo dei periodi d'imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie (metodo previsionale o storico) comunque al lordo dell'agevolazione.
Gli eventuali versamenti in acconto che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto di investimenti agevolati, generano per il contribuente un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie.
La C.M. n. 44/E del 27 ottobre 2009 precisa che l’imputazione degli investimenti effettuati segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del TUIR.
In particolare, per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Esistono infatti, due figure contrattuali, la vendita con riserva di gradimento e la vendita a prova, che subordinano il passaggio della proprietà ad elementi che avvengono successivamente alla consegna o spedizione del bene.
Nella vendita con riserva di gradimento (art.1520 c.c.) perché la vendita possa considerarsi perfezionata è necessario che il compratore comunichi al venditore il gradimento del bene acquistato.
La vendita a prova (art.1521 c.c.) si considera effettuata nel momento in cui il bene ha le qualità pattuite o sia idoneo all’uso cui sia destinato.
In entrambi i casi, quindi, l’effetto traslativo della proprietà avviene in un momento successivo rispetto a quello di consegna o spedizione del bene.
Ai fini dell’agevolazione Tremonti-ter, è necessario prestare molta attenzione alle due figure contrattuali descritte, in quanto rischiano di spostare il momento di rilevanza dell’acquisto al di fuori dell’arco temporale previsto dalla normativa.
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