Con la circolare 44 del 27 ottobre 2009, l'Amministrazione fornisce importanti chiarimenti in merito all'articolata disciplina della revoca dell'agevolazione prevista dai commi 3 e 3-bis dell'art. 5 del D.L. 78 del 1 luglio 2009.
Con riguardo all'ipotesi di cui al comma 3 secondo cui "L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto", l'Agenzia chiarisce che il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per il periodo di tempo indicato al comma 3.
Pertanto, le ipotesi di revoca contemplate dal comma 3 si verificano quando il bene agevolato:
- è ceduto a terzi
- è destinato a finalità estranee all'esercizio ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore nonché quando il bene è oggetto di dismissione, conferimento, donazione e assegnazione ai soci
- acquisito mediante contratti di leasing, non è successivamente riscattato entro i limiti temporali indicati dal comma 3, quindi prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento
- acquistato e successivamente oggetto di un'operazione di lease back, non è successivamente riscattato entro il termine indicato dal comma 3
- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà risolto per inadempimento del compratore.
Altra ipotesi di revoca dell'agevolazione è quella prevista dal comma 3-bis, secondo cui "L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo".
Secondo l'Agenzia, tale ipotesi di revoca appare diretta a subordinare la conservazione dell'agevolazione al mantenimento del bene oggetto di investimento in strutture produttive situate nel territorio dello Spazio economico europeo. Pertanto, l'agevolazione è revocata quando il bene agevolato, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento:
- è ceduto a soggetti residenti, ai fini fiscali, al di fuori dello Spazio economico europeo ove il bene sia allocato fuori dallo Spazio economico europeo
- è ceduto a soggetti residenti nello Spazio economico europeo con stabili organizzazioni al di fuori dello Spazio economico europeo ove il bene sia allocato presso la stabile situata fuori dallo Spazio economico europeo
- è trasferito dal beneficiario dell'agevolazione presso proprie strutture produttive situate al di fuori dello Spazio economico europeo.
Per effetto della revoca dell'agevolazione, il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica uno degli eventi previsti nei commi 3 e 3-
bis, deve essere aumentato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento.
Non costituisce, invece, causa di revoca dell'agevolazione:
- il trasferimento del bene nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda in caso di donazione ovvero di successione per causa di morte
- il trasferimento del bene oggetto di investimento nell'ambito delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l'investimento, purché ciò non comporti l'uscita del bene dal regime d'impresa (ad esempio, trasformazioni eterogenee di società in enti non commerciali non titolari di reddito di impresa disciplinate dall'articolo 171 del Tuir)
- il trasferimento del bene oggetto d'investimento nell'ambito di operazioni straordinarie consistenti in cessioni o conferimenti d'azienda sempre che il bene oggetto dell'investimento agevolato permanga nella struttura produttiva dell'impresa. In tali casi, occorre che dagli atti relativi alla cessione o conferimento d'azienda risulti espressamente l'esistenza del bene oggetto d'investimento agevolato con indicazione del tipo, valore e momento di effettuazione del relativo investimento. Il cessionario/conferitario subentra al cedente/conferente nell'obbligo di conservare i beni oggetto dell'agevolazione per tutto il periodo di sorveglianza della stessa (prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto), sempre che dagli atti relativi alla cessione o conferimento risulti l'impegno del cessionario/conferitario a mantenere il bene, a pena di decadenza dell'agevolazione, nel complesso aziendale in cui esso è inserito. Conseguentemente, nell'ipotesi in esame, l'eventuale cessione o dismissione del bene agevolato determinerà effetti solo sul cessionario/conferitario.