Tremonti-ter: revoca dell'agevolazione

Con la circolare 44 del 27 ottobre 2009, l'Amministrazione fornisce importanti chiarimenti in merito all'articolata disciplina della revoca dell'agevolazione prevista dai commi 3 e 3-bis dell'art. 5 del D.L. 78 del 1 luglio 2009.
Con riguardo all'ipotesi di cui al comma 3 secondo cui "L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto", l'Agenzia chiarisce che il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per il periodo di tempo indicato al comma 3.
Pertanto, le ipotesi di revoca contemplate dal comma 3 si verificano quando il bene agevolato:

Altra ipotesi di revoca dell'agevolazione è quella prevista dal comma 3-bis, secondo cui "L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo".
Secondo l'Agenzia, tale ipotesi di revoca appare diretta a subordinare la conservazione dell'agevolazione al mantenimento del bene oggetto di investimento in strutture produttive situate nel territorio dello Spazio economico europeo. Pertanto, l'agevolazione è revocata quando il bene agevolato, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento:

Per effetto della revoca dell'agevolazione, il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica uno degli eventi previsti nei commi 3 e 3-bis, deve essere aumentato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento.
Non costituisce, invece, causa di revoca dell'agevolazione: