la detassazione degli investimenti
L’articolo 5, comma 1, del D.L. 78 esclude da imposizione sul reddito d’impresa “il 50 per cento del valore degli investimenti”. A differenza della c.d. Tremonti-bis, l’importo dell’investimento agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità dei disinvestimenti.
Il valore degli investimenti, su cui applicare l’aliquota del 50 per cento,
deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo
dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b)
del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di
determinazione del reddito da parte del contribuente.
Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in
conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con
l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Qualora la certezza del diritto a percepire i predetti contributi si verifichi
in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l’investimento
agevolabile, si dovrà rideterminare l’agevolazione spettante sul relativo bene
acquistato, considerando il valore dell’investimento realizzato al netto dei
contributi stessi.
Il recupero della maggiore agevolazione fruita avverrà attraverso una variazione in aumento da operare in sede di dichiarazione dei
redditi del medesimo periodo d’imposta in cui si verifica la certezza del diritto a
percepire il contributo.
Si precisa che si dovrà tener conto anche dell’eventuale successiva
revoca degli stessi contributi contabilizzati in diminuzione degli investimenti
agevolati al fine di rideterminare l’effettivo beneficio spettante ai sensi della
normativa in commento e di conseguenza effettuare, nel periodo d’imposta in cui
si è verificata la revoca del contributo, una corrispondente variazione in
diminuzione.
Ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lett. b) del TUIR il valore degli
investimenti comprende “anche gli oneri accessori di diretta imputazione” che
l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di
trasporto, installazione, ecc.).
Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle
singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista
dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.
Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli
investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al
rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del
DPR n. 633 del 1972.
In quest’ultima ipotesi l’IVA indetraibile, infatti, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una
massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni
poste in essere nell’esercizio che si qualifica come costo generale ai sensi
dell’articolo 99 del TUIR (cfr. risoluzione n. 9/869 del 19 gennaio 1980). Resta
salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA
totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero.
Nel valore dell’investimento in nuovi macchinari e nuove
apparecchiature strumentali all’esercizio dell’impresa si computano anche gli
interessi passivi che, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del TUIR sono “iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di
legge”.
Il valore degli investimenti così determinato, cui applicare l’aliquota del
50 per cento, dovrà essere rapportato all’attività produttiva di reddito d’impresa.
Ad esempio, le imprese che svolgono un’attività di allevamento in misura
eccedente i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR nell’applicare l’agevolazione
dovranno preliminarmente determinare, secondo i criteri indicati dalla norma
agevolativa, il 50 per cento del valore dei nuovi investimenti.
Tale importo
dovrà, successivamente, essere rapportato al numero dei capi in eccedenza
rispetto al numero dei capi normalizzato, determinati in base alle prescrizioni del
decreto del Ministro delle finanze di cui all’articolo 56, comma 5, del TUIR (cfr.
circolare 54/E del 19 giugno 2002, par. 1.1).
Per gli enti non commerciali l’agevolazione relativa ai beni adibiti
promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività va commisurata alla quota degli investimenti riferibili all’attività produttiva di
reddito d’impresa, secondo i criteri forfetari indicati all’articolo 144, comma 4,
del TUIR.
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