Tremonti-ter: i costi rilevanti

L’articolo 5, comma 1, del D.L. 78 esclude da imposizione sul reddito d’impresa “il 50 per cento del valore degli investimenti”. A differenza della c.d. Tremonti-bis, l’importo dell’investimento agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione dell’investimento, e dell’entità dei disinvestimenti.
Il valore degli investimenti, su cui applicare l’aliquota del 50 per cento, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.
Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
Qualora la certezza del diritto a percepire i predetti contributi si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l’investimento agevolabile, si dovrà rideterminare l’agevolazione spettante sul relativo bene acquistato, considerando il valore dell’investimento realizzato al netto dei contributi stessi.
Il recupero della maggiore agevolazione fruita avverrà attraverso una variazione in aumento da operare in sede di dichiarazione dei redditi del medesimo periodo d’imposta in cui si verifica la certezza del diritto a percepire il contributo. Si precisa che si dovrà tener conto anche dell’eventuale successiva revoca degli stessi contributi contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati al fine di rideterminare l’effettivo beneficio spettante ai sensi della normativa in commento e di conseguenza effettuare, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la revoca del contributo, una corrispondente variazione in diminuzione.
Ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lett. b) del TUIR il valore degli investimenti comprende “anche gli oneri accessori di diretta imputazione” che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, ecc.).
Costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.
Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
In quest’ultima ipotesi l’IVA indetraibile, infatti, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere nell’esercizio che si qualifica come costo generale ai sensi dell’articolo 99 del TUIR (cfr. risoluzione n. 9/869 del 19 gennaio 1980). Resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero.
Nel valore dell’investimento in nuovi macchinari e nuove apparecchiature strumentali all’esercizio dell’impresa si computano anche gli interessi passivi che, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del TUIR sono “iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge”. Il valore degli investimenti così determinato, cui applicare l’aliquota del 50 per cento, dovrà essere rapportato all’attività produttiva di reddito d’impresa.
Ad esempio, le imprese che svolgono un’attività di allevamento in misura eccedente i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR nell’applicare l’agevolazione dovranno preliminarmente determinare, secondo i criteri indicati dalla norma agevolativa, il 50 per cento del valore dei nuovi investimenti.
Tale importo dovrà, successivamente, essere rapportato al numero dei capi in eccedenza rispetto al numero dei capi normalizzato, determinati in base alle prescrizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui all’articolo 56, comma 5, del TUIR (cfr. circolare 54/E del 19 giugno 2002, par. 1.1).
Per gli enti non commerciali l’agevolazione relativa ai beni adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività va commisurata alla quota degli investimenti riferibili all’attività produttiva di reddito d’impresa, secondo i criteri forfetari indicati all’articolo 144, comma 4, del TUIR.