Tremonti-ter: cumulabilità dell'incentivo

L'articolo 5 del DL 78/2009 non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in esame con altre agevolazioni. Ciò porta a ritenere che l'agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente.
Si ritiene, pertanto, che l'agevolazione in esame sia cumulabile, in particolare, con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 1, commi da 271 a 279, legge 296/2006) nonché con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, commi da 280 a 284, della medesima legge).
La detassazione degli investimenti, invece, non è cumulabile con l'agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica (articolo 1, commi 344 e 345, legge 296/2006).
In proposito, torna applicabile l'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 ("Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica") secondo cui "le detrazioni ... non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi". Ne consegue che, in relazione al medesimo bene oggetto di investimento, il contribuente deve decidere se escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50% del valore dell'investimento ovvero avvalersi della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica.
La circolare 44 del 27 ottobre 2009, con riguardo al coordinamento con altre disposizioni della "Tremonti-ter", precisa gli effetti dell'applicazione dell'agevolazione nei confronti dei contribuenti "minimi", delle società non operative e ai fini degli studi di settore.
Per i contribuenti "minimi", la cessazione di efficacia del regime non comporta la revoca dell'agevolazione.
L'eventuale perdita generata dall'agevolazione, sarà utilizzabile con le regole proprie del regime dei minimi (riportabile ai periodi d'imposta successivi) indipendentemente dalle diverse modalità di determinazione del reddito adottate a seguito dell'uscita dal regime stesso (ad esempio, regime di contabilità semplificato).
Nei confronti delle società di comodo è precisato che l'agevolazione non viene meno qualora il beneficiario non superi la verifica di operatività prevista dalla suddetta normativa.
L'importo escluso da imposizione per effetto della "Tremonti-ter" dovrà essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative.
Tali importi dovranno essere sottratti dal reddito presunto per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del successivo confronto di quest'ultimo con il reddito effettivo.
Del valore dei beni, se strumentali, agevolati con la "Tremonti-ter", si deve infine tener conto nella determinazione del valore dei beni strumentali da indicare nei modelli concernenti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.