Tremonti-ter: i beni agevolabili

Con riguardo all'aspetto oggettivo di applicazione della norma, la circolare chiarisce che il beneficio spetta per l'acquisizione di tutti i beni, purché nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ("fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.") comunque impiegati all'interno del processo produttivo, ma con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono ovviamente esclusi dall'agevolazione i beni destinati alla vendita (beni merce).
Rispetto alla precedenti Tremonti, quindi, sono agevolabili anche quei beni che non presentano il carattere della strumentalità e, pertanto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti o meno di beni ammortizzabili.
Tale importante precisazione risolve i dubbi circa l'individuazione dei beni agevolabili derivanti dal rinvio dell'articolo 5 del decreto alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 contenente una classificazione delle attività economiche e non di singoli beni.
A seguito dei chiarimenti forniti, devono pertanto ritenersi agevolabili gli investimenti in tutti i beni, purché nuovi, comprese parti e accessori, solo se espressamente inclusi nella divisione 28.
In proposito, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che l'acquisto dei beni è agevolabile anche se gli stessi sono destinati a essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28. Depone in tal senso anche la considerazione che nella divisione 28, come chiarito dalle Note esplicative, sono classificati macchinari di impiego generale (ad esempio, la classe 28.1 riguardante "...macchine di impiego generale"), utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Ateco 2007.
Precisa, inoltre, l'Agenzia che nella nozione di nuovi macchinari e / nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature) che ne costituiscono dotazione.
L'investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, è agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili e sempre che il bene complesso non sia destinato alla vendita.
Precisa infine l'Agenzia che l'entrata in funzione dei beni della divisione 28 oggetto di investimento non costituisce condizione per la fruizione del beneficio.
L'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati: costituiscono eccezione a tale principio quelli utilizzati esclusivamente per scopi dimostrativi (ad esempio, un macchinario esposto in show room) e mai entrati in funzione. In tal caso, l'utilizzo ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.
Il rispetto del requisito della novità deve trovare riscontro anche con riguardo ai beni complessi realizzati in economia, nell'ipotesi in cui alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato: in tal caso, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, a condizione però che il costo del bene usato non sia di rilevante/prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Ai fini dell'agevolazione, precisa infine la circolare 44 del 27 ottobre 2009, non rileva la provenienza dei beni oggetto dell'investimento (da imprese italiane o estere). Ciò che importa, invece, è che i beni oggetto di investimento agevolato siano allocati in strutture situate nello Spazio economico europeo.