La rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare (vani, metri quadri o metri cubi) per la tariffa d'estimo.
Se abbiamo un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un Comune medio con zona censuaria unica, è possibile individuare sulla Gazzetta Ufficiale una tariffa che, moltiplicata per il numero di vani, fornisce la rendita catastale dell'immobile.
Per esempio, se la tariffa è di 300 euro e i vani sono 4 la rendita è pari a 1.200 euro.
Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono "essere rivalutate", ossia aumentate di una determinata percentuale, incrementando così la base per l'applicazione delle imposte.
Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5 per cento.
Nell'esempio visto sopra, la rendita catastale rivalutata sarebbe di 1.260 euro (1.200 + 5 per cento).
La rendita catastale rivalutata rappresenta anche il reddito imponibile ai fini Irpef.
La stessa rendita, moltiplicata per 100 nel caso delle abitazioni (nell'esempio, per un totale di 126 mila euro), costituisce il valore "fiscale" di riferimento ai fini dell'applicazione dell' Ici.
I proprietari hanno l'obbligo di denunciare, all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee per l'uso a cui sono destinate.
Attualmente con la procedura informatica DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.
Per gli immobili non ancora censiti, il proprietario può utilizzare, ai fini fiscali, la rendita attribuita a edifici similari.
L'ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale, entro 60 giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.
Per gli atti di accertamento dei Comuni o del fisco non definitivi, basati su rendite attribuite o modificate prima del 2000 (e quindi non notificate direttamente al contribuente) si pagherà solo la differenza di importo senza sanzioni ed interessi.
Non si fa luogo in alcun caso al rimborso di importi comunque pagati.
Chi ha l'obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (ordinariamente notaio od erede) è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.
La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale.
Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la "voltura automatica da nota di trascrizione", mediante la quale l'aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l'ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.
Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.
Attualmente, le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l'immediato aggiornamento degli atti.
Fonte: Annuario del contribuente