L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Per l’acquisto della “prima casa” e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

 

Acquisto di “prima casa” e altra abitazione: le imposte dovute dall’acquirente.

 

 

VENDITORE

iva

registro

ipotecaria

catastale

"prima casa"

privato

NO

3%

168 euro

168 euro

impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori

ESENTE

3%

168 euro

168 euro

impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori

4%

168 euro

168 euro

168 euro

altra abitazione

privato

NO

7%

2%

1%

impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori

ESENTE

7%

2%

1%

impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori

10%*

168 euro

168 euro

168 euro

 

 

* 20 per cento se il fabbricato è di lusso

 

Per usufruire delle agevolazioni "prima casa" non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.

Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

Requisiti per i benefici

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

 

Inoltre nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

 

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50 per cento, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni "prima casa" spettano anche quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa". Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

Decadenza dall'agevolazione

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta stessa.

 

L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:

Fonte: Annuario del contribuente